LEGGE 12 luglio 2006, n. 228 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione

Coming into Force13 Luglio 2006
Enactment Date12 Luglio 2006
Published date12 Luglio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/07/12/006G0251/CONSOLIDATED/20081231
Official Gazette PublicationGU n.160 del 12-07-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.

  3. All'articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5".

  4. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

  5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

  6. E' prorogato all'anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009.

  7. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: "e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all'anno scolastico 2008-2009,".

  8. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2008-2009".

  9. All'articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

  10. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: "diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2007".

  11. All'articolo 6, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

  12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui...

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