Proroga di alcuni prodotti fitosanitari contenenti etofumesate o etofumesate con altre sostanze attive, a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria la nutrizione e la sicurezza degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto 290/2001 che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari per procedere alle verifiche previste per il mantenimento dell'autorizzazione stessa;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004, di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004 relativo all'iscrizione delle sostanze attive desmedipham e phenmediphan nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto hanno presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa alla sostanza attiva etofumesate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto 5 giugno 2003;

Considerato che per il prodotto fitosanitario ETOFUM FL, indicato nell'allegato ai presente decreto, l'impresa titolare ha altresi' presentato nei tempi stabiliti una documentazione relativa al prodotto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 5 giugno 2003;

Considerato che e' attualmente in corso la valutazione delle documentazioni sopraccitate;

Considerata inoltre l'imminente scadenza delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT