ORDINANZA 15 giugno 1998 - Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da alcuni Stati membri dell'Unione europea e relative modalita' di distruzione

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IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche; Vista la propria ordinanza diramata con telegramma 600.3/Vet/ 340/2/8920 del 24 dicembre 1996 e successive modifiche relativa a misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE); Vista la propria ordinanza diramata con telegramma 600.2/508/436 del 6 maggio 1997 concernente i requisiti sanitari per l'autorizzazione degli stabilimenti di pretrattamento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 marzo 1994 relativo alla raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.

209, recante regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE; Viste le raccomandazioni contenute nel codice zoosanitario internazionale dell'Office international des epizooties in materia di encefalopatia spongiforme bovina; Considerato che dalla data di applicazione della decisione della Commissione 94/381/CE del 27 giugno 1994 e successive modifiche in tutti gli Stati membri dell'Unione europea vige il divieto di alimentare i ruminanti con farine contenenti proteine derivate dai mammiferi; Considerati gli obblighi di denuncia di ogni caso di encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.), di abbattimento e distruzione degli animali infetti nonche' di tutti quelli presenti nell'allevamento interessato e di fornire ogni informazione relativa ai casi di BSE alla Commissione europea; Considerato che alcuni Stati membri dell'Unione europea, e segnatamente Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo hanno adottato, nei propri territori, misure sanitarie ulteriori rispetto a quelle sopra richiamate, procedendo, in particolare, all'eliminazione dal consumo umano e animale e alla distruzione del materiale specifico a rischio (s.r.m.) ottenuto da animali delle specie bovina, ovina e caprina di determinate eta', misure applicate anche nel Regno Unito per il materiale specifico a rischio ottenuto da animali delle specie ovina e caprina; Ritenuto necessario disporre, fermi restando i provvedimenti comunitari adottati nei confronti del Regno Unito relativi a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina, misure nazionali a tutela della salute pubblica e della sanita' animale che, in attesa di eventuali disposizioni dell'Unione europea in materia di eliminazione del materiale specifico a rischio, tengano conto di quelle specifiche adottate negli Stati membri indicati;

Ordina: Art. 1.

1. Gli animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina recanti, ai sensi e per gli effetti della direttiva 92/102/CEE, del regolamento (CE) 820/97 e regolamenti di applicazione (CE) 2628/97, (CE) 2629/97 e (CE) 2630/97, contrassegni d'identificazione di Belgio, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo nonche' gli animali vivi delle specie ovina e caprina recanti, ai sensi e per gli effetti della citata normativa comunitaria, contrassegni d'identificazione del Regno Unito, devono essere sottoposti, da parte del veterinario ufficiale...

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