DECRETO 3 luglio 2003 - Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle imprese di cui alle leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e ripartizione delle risorse finanziarie assegnate ai bandi della legge n. 488/1992 per il 2003 tra i settori industria, turismo e commercio

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto l'art. 60, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle attivita' produttive, di un apposito Fondo in cui confluiscono, tra l'altro, le economie degli interventi citati nello stesso comma (legge n.

488/1992, programmazione negoziata, nonche' legge n. 64/1986) e che per l'utilizzo di tali economie provveda il Ministro delle attivita' produttive con proprio decreto; Accertate, alla data del presente decreto, economie pari a 1.276,0 milioni di euro, con riferimento alla legge n. 488/1992, e 664,0 milioni di euro con riferimento alla legge n. 64/1986; Considerato che l'art. 61, comma 10 della predetta legge n.

289/2002 prevede, in particolare, che le dette economie relative alla legge n. 488/1992 siano utilizzate, oltre che per gli interventi previsti dalla medesima legge n. 488/1992, anche, nel limite del 30% delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma; Visto il proprio decreto del 30 maggio 2003 relativo alla ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, in aggiunta ai precedenti stanziamenti, assegna alla legge n. 488/1992, per il triennio 2003-2005, 538,00 milioni di euro, comprensivi i 3,6 milioni di euro per gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione e industriale, ai sensi dell'art. 60, comma 3 della predetta legge n. 289/ 2002; Ritenuto di dover utilizzare le dette risorse per i bandi del 2003 della legge n. 488/1992 relativi ai settori ´industriaª, ´turismoª

e ´commercioª e di doverle al contempo integrare utilizzando parte delle predette economie, al netto di quelle destinate al finanziamento dei contratti di programma, al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria al fabbisogno delle domande presentate dalle imprese ed al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie; Ritenuto di dover utilizzare la restante parte delle dette economie per integrare le risorse gia' destinate con proprio decreto del 17 luglio 2002 ai bandi della legge n. 488/1992 del 2002 dei settori ´turismoª e ´commercioª, al fine di tenere conto del

fabbisogno effettivo derivante dalle domande nel frattempo presentate, nonche' per il finanziamento di un secondo bando, di prossima apertura ai...

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