DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013 - Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13A03117)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2013);

Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - registro n. 9, foglio n. 380 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2012 ed avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

  1. le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»;

    Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per le amministrazioni destinatarie;

    per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.»;

    Visto il comma 2, secondo e terzo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.»;

    Visto l'art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012 che prevede, in riferimento al Ministero dell'interno, che «Fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.»;

    Visto il comma 3, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone una disciplina speciale, derogatoria rispetto al precedente comma 1, per quanto riguarda la riduzione degli organici delle forze armate;

    Visto il comma 4, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

    Visto il comma 5, secondo e terzo periodo, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione comma 6 del presente articolo.»;

    Visto l'art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;

    Visto l'art. 23-quinquies del decreto-legge n. 95 del 2012 che detta disposizioni speciali in merito alla riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

    Considerato che per il Ministero dell'economia e delle finanze e per le agenzie fiscali si procede alle riduzioni delle dotazioni organiche con le modalita' previste dalla normativa speciale sopra richiamata;

    Visto il comma 7, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone le esclusioni, dalla riduzione del comma 1 dello stesso art. 2, per le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono, altresi', escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'art. 23-quinquies, dello stesso decreto-legge nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012;

    Visto il medesimo comma 7, dell'art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che, nell'escludere, altresi', dalle misure di riduzione, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e il personale di magistratura, consente di non ricomprendere nella base di computo su cui operare le riduzioni dei Ministeri interessati il relativo personale, nonche' di escludere dalle misure del predetto art. 2, comma 1, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni;

    Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.»;

    Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

    sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.»;

    Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10;

    Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa;

    Visto il comma 10-ter, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT