DECRETO 7 dicembre 2012, n. 259 - Regolamento recante attuazione dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazione. (13G00052)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28;

Visto l'articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, definisce i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati di cui devono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni;

Visto l'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 che attribuisce, tra l'altro, alla COVIP il potere di indicare criteri omogenei di determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari e di esercitare il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale delle stesse anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale;

Sentite la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;

Vista la nota n. 16210 del 12 novembre 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota n. 10650 del 20 novembre 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, ai sensi del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «attuario»: un soggetto iscritto all'albo degli attuari di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194;

  1. «COVIP»: la Commissione di Vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

  2. «fondi pensione»: 1) le forme pensionistiche complementari istituite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

    2) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

    3) le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettivita' giuridica, con esclusione di quelle di cui all'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali e' pubblicata nella GU L 235 del 23 settembre 2003. - Si riporta il testo dell'art. 29-bis, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004): «3. L'attuazione della direttiva 2003/41/CE e' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alle condizioni per l'esercizio dell'attivita' e ai compiti di vigilanza, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari e organizzative alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti: 1) l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare quelle che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la corretta gestione delle forme pensionistiche complementari e ad evitare o sanare eventuali irregolarita' che possano ledere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari, incluso il potere di inibire o limitare l'attivita';

    2) l'irrogazione di sanzioni amministrative di carattere pecuniario, da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti criteri direttivi: nell'ambito del limite minimo di 500 euro e massimo di 25.000 euro, le suindicate sanzioni sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce;

    deve essere sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, per il pagamento delle sanzioni, e regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;

    3) la costituzione e la connessa certificazione di riserve tecniche e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche da parte dei fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni;

    4) la separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme pensionistiche complementari con riguardo alle forme interne a enti diversi dalle imprese bancarie e assicurative;

    5) l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'art. 19 della direttiva e delle misure di vigilanza che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ritenga necessarie e opportune nell'esercizio dei suoi poteri. In ogni caso deve prevedersi il diritto di applicare le disposizioni della direttiva su base volontaria, ferme le esclusioni poste dall'art. 2, paragrafo 2, della stessa direttiva;

  3. disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri e competenze regolamentari alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte delle forme pensionistiche complementari aventi sede nel territorio italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi operanti, in particolare individuando i poteri di autorizzazione, comunicazione, vigilanza, anche con riguardo...

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