DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 28 - Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attivita' e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Coming into Force25 Marzo 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/03/24/007G0051/ORIGINAL
Enactment Date06 Febbraio 2007
Published date24 Marzo 2007
Official Gazette PublicationGU n.70 del 24-03-2007
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva n. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'articolo 18 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che ha introdotto l'articolo 29-bis nella legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, della giustizia e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Investimenti delle risorse dei fondi pensione

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono inseriti i seguenti:

    5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

    a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilita', avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;

    b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

    c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificita' dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2004/39/CE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

    5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

    5-quater. Secondo modalita' definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento e predispongono apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attivita' in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute. Il documento e' riesaminato almeno ogni tre anni ed e' messo a disposizione degli aderenti e dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.

    .

  2. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

    c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attivita' che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

    .

  3. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis».

  4. Al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «comma 11, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis, lettera c).».

  5. Al comma 13 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo le parole: «assumere o concedere prestiti,» sono inserite le seguenti: «prestare garanzie in favore di terzi,».

  6. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «I soggetti con i quali e' consentita la stipulazione delle convenzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Art 2.

Erogazione delle rendite

  1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali adeguati, in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.».

Art 3.

Banca depositaria

  1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, e 3, quale banca depositaria puo' anche essere nominata una banca stabilita in un altro Stato membro, debitamente autorizzata a norma della direttiva 93/22/CEE o della direttiva 2000/12/CE, ovvero operante come depositaria ai fini della direttiva 85/611/CEE.

3-ter. La Banca d'Italia puo' vietare la libera disponibilita' degli attivi, depositati presso una banca avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorita' competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme...

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