DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

Coming into Force01 Giugno 2014
Published date31 Maggio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/05/31/14G00095/CONSOLIDATED/20200814
Enactment Date31 Maggio 2014
Official Gazette PublicationGU n.125 del 31-05-2014
Titolo I MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all'area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da calamita' naturali quali la Regione Abruzzo e la citta' di L'Aquila;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere l'imprenditorialita' turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonche' di assicurare la competitivita' dell'offerta turistico-culturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore;

Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di assicurare, nell'ambito della piu' ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

    1. 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

    2. 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

  4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

  6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e' abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all'area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da calamita' naturali quali la Regione Abruzzo e la citta' di L'Aquila;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere l'imprenditorialita' turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonche' di assicurare la competitivita' dell'offerta turistico-culturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore;

Considerata la straordinaria necessita' e l'urgenza di assicurare, nell'ambito della piu' ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attivita' nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

    1. 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

    2. 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 e' altresi' riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201...

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