DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 58 - Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. (12G0080)

Coming into Force15 Maggio 2012
Enactment Date15 Maggio 2012
Published date15 Maggio 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/05/15/012G0080/CONSOLIDATED/20120713
Official Gazette PublicationGU n.112 del 15-05-2012
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni 2042 (2012) e 2043 (2012), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, il 14 aprile 2012 e il 21 aprile 2012;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla citata risoluzione 2043 (2012);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:

Art 1.

Partecipazione italiana alla missione UNSMIS

  1. E' autorizzata, a decorrere dal 14 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 826.686 per la partecipazione di personale militare alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 21 aprile 2012.

  2. Al personale che partecipa alla missione di cui al comma 1 si applicano:

  1. l'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108; l'indennita' di missione e' corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman;

  2. l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e l'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art 2.

Copertura finanziaria

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari a euro 826.686 per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, riferita, quanto a...

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