MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 215
All'articolo 1:
al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130»;
al comma 9, le parole: «in Cipro» sono sostituite dalle seguenti: «in Cyprus»;
al comma 16, le parole: «euro 10.081.868» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9.742.928»;
dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti:
16-bis. Il Ministero della difesa e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo provvisorio libico mezzi non piu' in uso alle Forze armate. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro 1.025.000.
16-ter. E' autorizzata, a decorrere dal 1º marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la spesa di euro 338.947 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130
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All'articolo 2:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, commi 5 e 11,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».
All'articolo 4:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese, principali e accessorie, per servizi e forniture aventi finalita' di difesa nazionale e sicurezza, nonche' agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della difesa, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della difesa.
1-ter. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1-bis sono nulli. La nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato ne' sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici
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All'articolo 5:
al comma 1, primo periodo, le parole: «ed efficientamento» sono sostituite dalle seguenti: «e di incremento dell'efficienza»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
1-bis. Gli arsenali e gli stabilimenti militari adibiti allo svolgimento di attivita' di manutenzione sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze armate possono concorrere, all'occorrenza, anche all'espletamento degli interventi manutentivi sui mezzi e sugli equipaggiamenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, con contestuale ristoro dei relativi oneri da parte delle amministrazioni che intendono avvalersi di detti servizi manutentivi e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate
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al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso 6-bis, primo periodo, le parole: «con il grado non superiore» sono sostituite dalle seguenti: «di grado non...