LEGGE 2 agosto 2011, n. 130 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. (11G0179)

Coming into Force06 Agosto 2011
Published date05 Agosto 2011
Enactment Date02 Agosto 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/08/05/011G0179/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.181 del 05-08-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 agosto 2011 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari

esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell'interno

Palma, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Palma

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 107

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000»;

al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30»;

al comma 5, le parole: «euro 5.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.800.000».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «5.900.000», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «euro 8.600.000», le parole: «euro 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000» e le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 2, le parole: «Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, come modificato dal regolamento (UE) n. 572/2011 del Consiglio, del 16 giugno 2011», dopo le parole: «9 giugno 2011» sono inserite le seguenti: «e ad Istanbul il 15 luglio 2011» e le parole: «nel territorio da esso effettivamente controllato» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «di vigenza del» sono sostituite dalle seguenti: «di applicazione delle disposizioni di cui al»;

dopo il comma 7, e' inserito il seguente:

7-bis. E' autorizzata la concessione di un contributo volontario pari a euro 250.000 per l'anno 2011 in favore dello Staff College, con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attivita' rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

;

al comma 11, ultimo periodo, le parole: «alla scadenza del» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo di applicazione delle disposizioni di cui al»;

al comma 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'Iniziativa Centro europea».

All'articolo 3:

al comma 4, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente: «autorizzazioni» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 6, ultimo periodo, la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente: «autorizzazioni»;

i commi 14 e 15 sono soppressi.

All'articolo 4:

dopo il comma 31, e' aggiunto il seguente:

31-bis. Al fine di consentire l'adeguata efficacia operativa dei relativi presidi nell'ambito del quadro delle esigenze del Corpo di cui al comma 31, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e' sostituita dalla tabella D di cui all'allegato A annesso al presente decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono destinate alle esigenze di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT