DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107 - Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. (11G0148)

Coming into Force12 Luglio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/07/12/011G0148/CONSOLIDATED/20200814
Enactment Date12 Luglio 2011
Published date12 Luglio 2011
Official Gazette PublicationGU n.160 del 12-07-2011
Capo I Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'attuazione, da parte italiana, delle misure previste dalle citate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama nel settore della sicurezza;

Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine di garantire la sicurezza di navigazione del naviglio commerciale nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan

  1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO -Russia Council per l'Afghanistan.

  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

    1. al sostegno al settore sanitario ed educativo;

    2. al sostegno istituzionale e tecnico;

    3. al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

    4. al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

  4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

  5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro 5.800.000 di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.

  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;

Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'attuazione, da parte italiana, delle misure previste dalle citate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama nel settore della sicurezza;

Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine di garantire la sicurezza di navigazione del naviglio commerciale nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan

  1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO -Russia Council per l'Afghanistan.

  2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.

  3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:

    1. al sostegno al settore sanitario ed educativo;

    2. al sostegno istituzionale e tecnico;

    3. al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

    4. al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

  4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. Nell'ambito di tali misure si provvede, altresi', alla realizzazione di una "Casa della societa' civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30.

  5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro 10.800.000 di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.

  6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.

Art 2.

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione

  1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.900.000 ad integrazione...

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