DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 - Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Coming into Force09 Settembre 2020
End of Effective Date13 Ottobre 2020
Published date08 Settembre 2020
Enactment Date08 Settembre 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/09/08/20G00134/CONSOLIDATED/20201013
Official Gazette PublicationGU n.223 del 08-09-2020
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre misure indifferibili in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in materia di trasporto pubblico locale e scolastico, di lavoro agile e congedi in casi di quarantena obbligatoria degli studenti, nonche' per l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021 e per la sospensione di versamenti tributari e contributivi e agevolazioni per imprese a Lampedusa e Linosa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, della salute e per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 possono essere utilizzate, oltre che per le finalita' di cui al comma 1, dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID abbiano avuto un riempimento superiore all'80% della capacita'.

  2. Ciascuna Regione e Provincia autonoma e' autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa autorizzata al comma 1 le medesime percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con il decreto di cui al medesimo articolo 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna Regione e Provincia autonoma per le finalita' indicate al comma 1 e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126 1

Art 2.

Disposizioni in materia di trasporto scolastico

  1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonche' quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e'...

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