LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Coming into Force07 Giugno 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/06/06/20G00060/ORIGINAL
Published date06 Giugno 2020
Enactment Date05 Giugno 2020
Official Gazette PublicationGU n.143 del 06-06-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 5 giugno 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «in conformita' con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla normativa»;

al secondo periodo, dopo le parole: «liberi professionisti titolari di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonche' le associazioni professionali e le societa' tra professionisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalita' attuative e operative nonche' ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una societa' residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la societa' dimostra che il soggetto non residente svolge un'attivita' economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212

;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

alla lettera a), le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»;

alla lettera b), le parole: «come definite ai sensi della normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «come rilevabili dal soggetto finanziatore»;

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica

;

alla lettera c), numero 1), la parola: «relativi» e' sostituita dalla seguente: «relativo»;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: «copre il» sono sostituite dalle seguenti: «copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali»;

ai numeri 1) e 2), le parole: «dell'importo del finanziamento» sono soppresse;

al numero 1), le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non piu' di 5000 dipendenti»;

al numero 2), le parole: «tra 1,5 miliardi e 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi»;

la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta

;

alla lettera n), dopo le parole: «costi del personale,» sono inserite le seguenti: «canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni»;

dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente:

n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «ovvero di altra garanzia pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da altra garanzia pubblica»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis»;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non piu' di 5000 dipendenti», le parole: «inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «fino a» e le parole: «da bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio»;

alla lettera b), le parole: «e quest'ultima processa la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la quale esamina la richiesta stessa»;

al comma 13, primo periodo, le parole: «in conformita' con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alla normativa»;

al comma 14:

al secondo periodo, dopo le parole: «Al relativo onere» sono inserite le seguenti: «, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020,»;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio»;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito...

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