LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Coming into Force24 Maggio 2020
Published date23 Maggio 2020
Enactment Date22 Maggio 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/05/23/20G00057/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.132 del 23-05-2020
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 maggio 2020 MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei

ministri

Speranza, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «del 31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;

al comma 2:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria»;

alla lettera b), le parole: «aree gioco» sono sostituite dalle seguenti: «aree da gioco»;

alla lettera d), la parola: «rientrano» e' sostituita dalle seguenti: «entrano nel territorio nazionale» e dopo le parole: «da aree» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera e), dopo le parole: «misura della quarantena» sono inserite le seguenti: «, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale,»;

la lettera f) e' soppressa;

alla lettera g), dopo le parole: «forma di riunione» sono inserite le seguenti: «o di assembramento»;

dopo la lettera h) e' inserita la seguente:

h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;

;

alla lettera i), dopo la parola: «concerto» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera l), le parole: «riunione o» sono soppresse;

alla lettera m), le parole: «centri termali, sportivi» sono sostituite dalle seguenti: «centri termali, centri sportivi»;

alla lettera n), sono aggiunte, in...

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