MODIFICAZIONI APPORTATE
IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «del 31 gennaio 2020,» sono inserite le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,»;
al comma 2:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria»;
alla lettera b), le parole: «aree gioco» sono sostituite dalle seguenti: «aree da gioco»;
alla lettera d), la parola: «rientrano» e' sostituita dalle seguenti: «entrano nel territorio nazionale» e dopo le parole: «da aree» e' soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera e), dopo le parole: «misura della quarantena» sono inserite le seguenti: «, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale,»;
la lettera f) e' soppressa;
alla lettera g), dopo le parole: «forma di riunione» sono inserite le seguenti: «o di assembramento»;
dopo la lettera h) e' inserita la seguente:
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;
;
alla lettera i), dopo la parola: «concerto» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera l), le parole: «riunione o» sono soppresse;
alla lettera m), le parole: «centri termali, sportivi» sono sostituite dalle seguenti: «centri termali, centri sportivi»;
alla lettera n), sono aggiunte, in...