DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Coming into Force09 Aprile 2020
Enactment Date08 Aprile 2020
Published date08 Aprile 2020
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/CONSOLIDATED/20201231
Official Gazette PublicationGU n.94 del 08-04-2020
CAPO I MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile 2020 recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di mercato particolarmente significativi;

Considerata, a tal fine, l'esigenza di rafforzare il supporto all'export e all'internalizzazione delle imprese mediante adozione del meccanismo di assunzione diretta a carico dello Stato di una quota preponderante degli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza, a fronte dei significativi impatti economici derivanti dall'emergenza sanitaria, di prevedere misure specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato per operazioni di esportazione in alcuni settori;

Considerato, altresi', che SACE S.p.A. in virtu' della specializzazione acquisita nella valutazione del merito di credito delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione del prezzo congruo delle garanzie, appare il soggetto idoneo a svolgere la funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando, tramite la concessione di diritto della garanzia dello Stato sugli impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria di rilascio di garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato;

Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo 2020, con le quali il Governo e' stato autorizzato, nel dare attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure in materia di continuita' delle imprese, di adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, della salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili e lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia e per gli affari europei;; E M AN A il seguente decreto-legge: Art. 1. (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese)

  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformita' con la normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate alle seguenti condizioni:

    1. la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

    2. al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

    3. l'importo del prestito assistito da garanzia non e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

      1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

      2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attivita', come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

    4. la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

      1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

      2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;

      3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

    5. le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

      1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

    6. la garanzia e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

    7. la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

    8. le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla...

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