Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di enti locali, al fine di assicurarne la funzionalita', con particolare riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficolta' finanziarie dei comuni di ridotta dimensione demografica ed al risanamento di particolari situazioni di dissesto finanziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsione 2004

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2004 da parte degli enti locali e' prorogato al 31 maggio 2004.

2. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per l'esercizio finanziario 2004, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

3. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2004 anche nell'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

Art. 2.

Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procede, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con le modalita' ivi indicate, allo scioglimento dei consigli degli enti territoriali in carica che non adottino gli strumenti urbanistici generali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

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