LEGGE 24 aprile 2002, n. 75 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali

Coming into Force27 Aprile 2002
Enactment Date24 Aprile 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/04/26/002G0102/ORIGINAL
Published date26 Aprile 2002
Official Gazette PublicationGU n.97 del 26-04-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 aprile 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Scajola, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 13

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";

al comma 3, dopo le parole: "per l'approvazione del bilancio", sono inserite le seguenti: "non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso" e le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al".

All'articolo 2, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. All'articolo 41, camma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministero dell'interno" ".

Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - I. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non e' dovuto per le insegne di esercizio delle attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

  1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entita' riscossa nell'esercizio 2001, sono...

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