DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 13 - Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' degli enti locali

Coming into Force26 Febbraio 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/02/25/002G0037/CONSOLIDATED/20020426
Published date25 Febbraio 2002
Enactment Date22 Febbraio 2002
Official Gazette PublicationGU n.47 del 25-02-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalita' degli enti locali, con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficolta' finanziarie dei comuni associati ed al rispetto del patto di stabilita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1.

  1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

  2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

  3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la funzionalita' degli enti locali, con riferimento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle difficolta' finanziarie dei comuni associati ed al rispetto del patto di stabilita';

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

  2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

  3. Fermo restando, per le finalita' previste dal presente decreto, che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalita' di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT