DECRETO-LEGGE 6 settembre 1999, n. 308 - Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonche' di societa' per la gestione dei rimborsi

Coming into Force07 Settembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/09/07/099G0385/CONSOLIDATED/19991106
Enactment Date06 Settembre 1999
Published date07 Settembre 1999
Official Gazette PublicationGU n.210 del 07-09-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti, rispettivamente, la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonche' la societa' per la gestione dei rimborsi;

Visti gli articoli 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernenti la cessione dei crediti INPS al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare gli articoli 13 e 15 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di adeguare la normativa a quella generale sulla cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ed alle modalita' di prassi nei mercati finanziari internazionali per consentire di realizzare l'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS, elemento essenziale della manovra finanziaria dell'anno in corso;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di abgrogare, in connessione con le modifiche di cui sopra, gli articoli 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, al fine di far rientrare la gestione dei crediti, di cui non si e' ancora perfezionata la cessione, nell'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, atteso che la procedura attuale, che prevede il trasferimento dei crediti stessi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non determina i necessari riflessi positivi sui conti della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto legge: Art. 1. Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS

  1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. il comma 1 e' sostituito dal seguente:

    " 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, gia' maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere piu' celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o piu' consulenti scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere.";

  2. nel comma 2 il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonche' le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalita' di gestione della societa' ivi indicata, sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato sara' concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilira' i limiti e le condizioni della stessa.";

  3. nel comma 3 il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.";

  4. il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    " 4. I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonche' tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata societa' nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla societa' stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La societa' indicata nel presente comma potra' essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.";

  5. nel comma 5 il primo periodo e' soppresso e dopo le parole del secondo periodo: "Alla societa'" sono inserite le seguenti: "per azioni di cui al comma 4". Il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "La societa' per azioni di cui al comma 4 finanziera' le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della societa' per azioni di cui al comma 4, e non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.". Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli...

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