LEGGE 30 dicembre 1991, n. 412 - Disposizioni in materia di finanza pubblica

Coming into Force31 Dicembre 1991
Enactment Date30 Dicembre 1991
Published date31 Dicembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/12/31/091G0460/CONSOLIDATED/20181231
Official Gazette PublicationGU n.305 del 31-12-1991
Capo I DISPOSIZIONI NEI SETTORI DELL'ECONOMIA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Mediocredito centrale).

  1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, modificato dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e' sostituito dal seguente:

"A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalita' istituzionali del Mediocredito centrale".

Art 2.

(Danni di guerra).

  1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

  2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi gia' concessi ai sensi della predetta legge.

Art 3.

(Fondi per la cooperazione allo sviluppo).

  1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonche' ai capitoli 4532 per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per cento degli stanziamenti.

  2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 sara' utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, previo parare, su tali indirizzi programmatici, delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni. Il parere di cui al presente comma e' espresso anche sulla lista dei programmi-paese e sulle priorita' relative ai singoli paesi. I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal CICS dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni.

  3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria. Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 e' abrogato.

  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni della legge 26 aprile 1989, n. 155, nonche' dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la gestione del Fondo resta regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

  5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi.

  6. La composizione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' integrata con la partecipazione del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione.

Art 3.

Fondi per la cooperazione allo sviluppo

  1. Gli stanziamenti iscritti al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1992 (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo), nonche' ai capitoli 4532 per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, 8173 e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, sono immediatamente utilizzabili fino al limite del 50 per cento degli stanziamenti.

  2. Il restante 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma 1 sara' utilizzato dopo l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, previo parare, su tali indirizzi programmatici, delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro sessanta giorni. Il parere di cui al presente comma e' espresso anche sulla lista dei programmi-paese e sulle priorita' relative ai singoli paesi. I progetti di tipo infrastrutturale finanziati dal CICS dovranno essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni.

  3. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria. Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 e' abrogato. 3

  4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni della legge 26 aprile 1989, n. 155, nonche' dall'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, la gestione del Fondo resta regolata dagli articoli 14 e 15 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

  5. Il Ministero degli affari esteri provvede annualmente a rendere pubblico l'elenco di tutte le ditte che prestano servizi o effettuano forniture per la cooperazione allo sviluppo, con l'indicazione di ciascun servizio o lavoro prestato e dei relativi importi.

  6. La composizione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' integrata con la partecipazione del Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione. AGGIORNAMENTO (3)

La L. 16 luglio 1993, n. 255 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'articolo 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve interpretarsi nel senso che la deroga per l'attuazione delle iniziative di cooperazione finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intende estesa anche al settore delle attivita' di formazione e di ricerca, inclusa la relativa assistenza tecnica, da svolgere in Italia o all'estero, finanziate ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 49 del 1987."

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si intendono "iniziative di cooperazione", di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 412 del 1991, le sole iniziative dirette le cui delibere siano state adottate dai competenti organi individuali o collegiali dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 412 del 1991."

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4

Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art 4.

Assistenza sanitaria

  1. Il Governo determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformita' sul territorio nazionale nonche' gli standard organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento e' adottato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a' termini dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti e principi:

    1. i livelli di assistenza sanitaria sono definiti nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive comunitarie e, limitatamente alle modalita' di erogazione, degli accordi di lavoro per il personale dipendente;

    2. gli standard organizzativi e di attivita' sono determinati a fini di calcolo del parametro capitario di finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per le regioni e le unita' sanitarie locali;

    3. il parametro capitario per ciascun livello di assistenza e' finanziato in rapporto alla popolazione residente. La mobilita' sanitaria interregionale e' compensata in sede nazionale;

    4. per favorire la manovra di rientro e' istituito, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli standard di riferimento;

    5. in...

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