DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1993, n. 8 - Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica

Coming into Force19 Gennaio 1993
Published date19 Gennaio 1993
Enactment Date18 Gennaio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/01/19/092G0033/CONSOLIDATED/20131227
Official Gazette PublicationGU n.14 del 19-01-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane

  1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

    1. fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane;

    2. fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane;

    3. fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunita' montane.

  2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

  3. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunita' montane di cui i comuni stessi facciano parte.

  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

  5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

  6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonche' all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'I.S.T.A.T., ovvero secondo i dati dell'U.N.C.E.M. per le comunita' montane.

  7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.

Art 1.

Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane

  1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

    1. fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane;

    2. fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane;

    3. fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunita' montane.

  2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il terzo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

    (( 2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato.

    2-ter. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attivita' creditizia)).

  3. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali...

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