DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 251 - Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza

Coming into Force29 Giugno 1995
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/06/29/095G0292/CONSOLIDATED/19961228
Enactment Date28 Giugno 1995
Published date29 Giugno 1995
Official Gazette PublicationGU n.150 del 29-06-1995
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre modifiche alle disposizioni vigenti in materia di gestioni aeroportuali, indispensabili per l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 13, della citata legge n. 537 del 1993, in materia di costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in ordine all'amministrazione straordinaria dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovra' essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle societa' di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' prorogato al 30 giugno 1996.

  2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.

  3. Dal 1 gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sara' arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.

  4. Fino all'affidamento della gestione totale alle societa' di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonche' per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalita' e' autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  5. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonche' al traffico passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.

  6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e previo parere di conformita' del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, comprendono la verifica di compatibilita' urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle singole opere in essi contenute.

Art 1.
  1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovra' essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle societa' di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' prorogato al 30 giugno 1996. Alle medesime societa' possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

    ((1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle societa' di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle societa' di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

    1-ter. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle societa' di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

    1-quater. L'affidamento in concessione della gestione alle societa' di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla societa' di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione puo' superare i limiti temporali di cui l'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad in limite massimo di quaranta anni.

    1-quinquies. L'affidamento in concessione della gestione alle societa' di cui articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

    1. assunzione da parte della concessionaria del personale gia' dipendente del precedente gestore;

    2. applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

    1-sexies. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attivita' aeroportuale, l'affidabilita' economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

    1-septies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo e' subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuita' del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore)).

    2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT