Articoli
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art
1.
Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
diritto di imbarco per passeggeri.
Art
1.
Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:
diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;
diritto di imbarco per passeggeri. 1
Art
2.
I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:
L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:
L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.
Art
2.
I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:
L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:
L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi. 1
Art
2.
I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:
L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:
L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi. (1) 2
Art
2.
I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:
1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:
L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;
2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:
L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';
L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.
I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi. (1) (2) 4