LEGGE 5 maggio 1976, n. 324 - Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile

Coming into Force29 Agosto 1976
Enactment Date05 Maggio 1976
Published date31 Maggio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/31/076U0324/CONSOLIDATED/20140912
Official Gazette PublicationGU n.142 del 31-05-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

  1. diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;

  2. diritto di imbarco per passeggeri.

Art 1.

Il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile e' assoggettato al pagamento dei seguenti diritti:

  1. diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili;

  2. diritto di imbarco per passeggeri. 1

Art 2.

I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:

L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';

L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:

L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';

L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi.

Art 2.

I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:

L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';

L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:

L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';

L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi. 1

Art 2.

I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:

L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';

L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:

L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';

L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi. (1) 2

Art 2.

I diritti di approdo per gli aeromobili sono fissati come segue:

1) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea internazionale:

L. 800 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';

L. 1.000 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata;

2) per gli aeromobili che svolgono attivita' aerea entro i limiti del territorio nazionale, con esclusione di quelli adibiti ad attivita' didattica:

L. 400 per tonnellata o frazione di tonnellata sulle prime 25 tonnellate del peso massimo al decollo risultante dal certificato di navigabilita';

L. 600 per ogni successiva tonnellata o frazione di tonnellata.

I diritti di partenza degli aeromobili sono uguali a quelli di approdo. Le misure dei diritti indicate nel presente articolo sono maggiorate del 50 per cento quando l'approdo o la partenza avvengono nelle ore notturne. I diritti previsti nel presente articolo sono dovuti dall'esercente quando l'aeromobile svolge attivita' commerciale e dal pilota dell'aeromobile negli altri casi. (1) (2) 4

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