LEGGE 17 agosto 1999, n. 288 - Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativocontabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121

Coming into Force04 Settembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/20/099G0367/ORIGINAL
Enactment Date17 Agosto 1999
Published date20 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.195 del 20-08-1999
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

Provvidenze per l'Amministrazione civile dell'interno

  1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma, I), della legge 1 aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unita', nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si da' corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalita', ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:

    1. riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-bis del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno 50 anni di eta' che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalita' e' disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale e' attribuito, con assegno ad personam riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole;

    2. copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilita' secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

    3. copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalita' di cui alle lettere a) e b)...

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