DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1998, n. 490 - Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale

Coming into Force04 Febbraio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/20/099G0031/ORIGINAL
Published date20 Gennaio 1999
Enactment Date28 Dicembre 1998
Official Gazette PublicationGU n.15 del 20-01-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 21, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, con il quale, tra l'altro, sono state dettate disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1998, n. 314;

Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu' decreti legislativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale

  1. Nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente capo: "Capo V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA FISCALE

    Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati ''Centri'', possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

    1. associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

    2. associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province;

    3. organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale;

    4. organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti;

    5. sostituti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti;

    6. associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.

    Art. 33 (Requisiti soggettivi) . - 1. I centri sono costituiti nella forma di societa' di capitali. L'oggetto sociale dei centri prevede lo svolgimento delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34.

  2. I centri designano uno o piu' responsabili dell'assistenza fiscale da individuare tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti, anche assunti con rapporto di lavoro subordinato.

  3. I centri svolgono attivita' di assistenza fiscale previa autorizzazione del Ministero delle finanze.

    Art. 34 (Attivita'). - 1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle societa' cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

  4. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre...

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