DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 689 - Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito

Coming into Force29 Dicembre 1974
Published date28 Dicembre 1974
Enactment Date23 Dicembre 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/12/28/074U0689/CONSOLIDATED/19750328
Official Gazette PublicationGU n.338 del 28-12-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

I soggetti indicati nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che per l'ultimo periodo di imposta chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso non erano tassabili in base al bilancio ai sensi degli articoli 8 e 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, devono redigere entro il 31 marzo 1975 un prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1974, valutate a norma degli articoli da 4 a 11.

Entro lo stesso termine il prospetto deve essere vidimato dall'ufficio del registro delle imprese, dall'ufficio del registro o da un notaio, previa numerazione e bollatura dei fogli che lo compongono.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1.

I soggetti indicati nell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che per l'ultimo periodo di imposta chiuso prima dell'entrata in vigore del decreto stesso non erano tassabili in base al bilancio ai sensi degli articoli 8 e 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, devono redigere entro il 30 aprile 1975 un prospetto delle attivita' e passivita' esistenti al 1 gennaio 1974, valutate a norma degli articoli da 4 a 11.

Entro lo stesso termine il prospetto deve essere vidimato dall'ufficio del registro delle imprese, dall'ufficio del registro o da un notaio, previa numerazione e bollatura dei fogli che lo compongono.

Art 2.

Nel prospetto devono essere indicati:

1) per gli enti e le societa' di cui alle lettere b) e c) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aventi la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale nel territorio dello Stato, tutte le attivita' e tutte le passivita';

2) per le persone fisiche di cui alla lettera d) e per gli enti di cui alla lettera g) dello stesso art. 13, che hanno nel territorio dello Stato la residenza ovvero la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale, le attivita' e le passivita' relative alle imprese o attivita' commerciali esercitate;

3) per le persone fisiche che esercitano arti o professioni e per le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dello stesso art. 13, i beni per i quali intendono richiedere la deduzione di quote di ammortamento ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597 e i relativi ammortamenti pregressi;

4) per le persone fisiche non residenti e per le societa' e gli enti di ogni tipo, di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che...

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