DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 1999, n. 206 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433

Coming into Force29 Giugno 1999
Published date28 Giugno 1999
Enactment Date15 Giugno 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/06/28/099G0288/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.149 del 28-06-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 1, comma 4, in base al quale entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 1;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le parole: "norme vigenti che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti" sono sostituite dalle seguenti: "norme vigenti, ivi comprese quelle che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti".

  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

    "h-bis) il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dal seguente:

    "1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica puo' possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, e' determinato in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite e' fissato in settantamila euro";

    h-ter) l'articolo 2485 del codice civile e' sostituito dal...

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