LEGGE 2 aprile 1951, n. 302 - Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285

Coming into Force12 Maggio 1951
Published date11 Maggio 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/05/11/051U0302/CONSOLIDATED/20101229
Enactment Date02 Aprile 1951
Official Gazette PublicationGU n.106 del 11-05-1951
Articoli

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e' ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 14. - E' sostituito dal seguente:

"Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

"1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda; unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile;

"2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attivita' professionale; ma se il numero dei soci e' superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovra', essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

"3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

"4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

"I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.

"Il prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalita' prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro...

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