IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva
Il sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.
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Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed e' regolato dai seguenti principi:
la remunerazione e' applicata alle unita' di produzione di nuova realizzazione, nonche' al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacita' esistente;
la remunerazione e' commisurata agli obiettivi di capacita' produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;
la remunerazione puo' essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;
la remunerazione e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.
Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con modalita' previamente determinate e rese note.