DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2003, n. 379 - Disposizioni in materia di remunerazione delle capacita' di produzione di energia elettrica

Coming into Force03 Febbraio 2004
Published date19 Gennaio 2004
Enactment Date19 Dicembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/01/19/004G0018/CONSOLIDATED/20040728
Official Gazette PublicationGU n.14 del 19-01-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 ottobre 2003, n. 290, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Garanzia dell'adeguatezza della capacita' produttiva

  1. Il sistema di remunerazione della disponibilita' di capacita' produttiva di energia elettrica, disciplinato dal presente decreto, assicura il raggiungimento e il mantenimento dell'adeguatezza della capacita' produttiva, al fine di garantire la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva.

  2. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori e non distorsivi per il mercato, orientati a minimizzare gli oneri per i consumatori ed e' regolato dai seguenti principi:

    1. la remunerazione e' applicata alle unita' di produzione di nuova realizzazione, nonche' al mantenimento, in esercizio efficiente, della capacita' esistente;

    2. la remunerazione e' commisurata agli obiettivi di capacita' produttiva del sistema elettrico indicati dal Gestore della rete di trasmissione nazionale;

    3. la remunerazione puo' essere applicata anche ai consumatori di energia elettrica dotati di caratteristiche tecniche idonee a fornire il servizio di riserva, che non beneficiano di altre agevolazioni;

    4. la remunerazione e' subordinata al rilascio di apposita garanzia prestata dai soggetti beneficiari.

  3. Il sistema di remunerazione di cui al comma 1 e' attuato con modalita' previamente determinate e rese note.

Art 2.

Specificazioni tecniche della misura della remunerazione

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete di trasmissione nazionale elabora, entro i successivi tre mesi, una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione di cui all'articolo 1, specificando le modalita' tecniche di calcolo della remunerazione, nonche' i requisiti delle garanzie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).

  2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e' approvata la proposta di cui al comma 1 e sono impartite direttive concernenti:

    1. le responsabilita' del Gestore della rete di trasmissione nazionale in materia di garanzia di adeguatezza di capacita' produttiva;

    2. le responsabilita' del Gestore del mercato elettrico, in ordine al coordinamento con il mercato dell'energia elettrica, al fine di evitare distorsioni dei meccanismi concorrenziali;

    3. gli indirizzi volti a evitare particolari stati di...

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