DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 281 - Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica

Coming into Force01 Ottobre 1999
Enactment Date30 Luglio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/08/16/099G0360/CONSOLIDATED/20040224
Published date16 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.191 del 16-08-1999
Capo I Disposizioni comuni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di trattamento dei dati personali utilizzati per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, e individua alcune garanzie per il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali degli interessati, tenendo conto dei principi contenuti nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. R (83)10, adottata il 23 settembre 1983, e n. R (97) 18 adottata il 30 settembre 1997.

  2. Ai fini del presente decreto e delle disposizioni da esso modificate, si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge", e si intendono per:

    1. "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

    2. "scopi di ricerca scientifica", le finalita' di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore;

    3. "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di produzione di risultati statistici.

  3. Ai trattamenti di cui al presente decreto restano applicabili le disposizioni del decreto 11 maggio 1999, n. 135, relativamente ai soggetti in detto decreto indicati.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 luglio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e dell'interno; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 2.

Notificazione

  1. All'articolo 7 della legge sono apportate le seguenti modifiche:

  1. nel comma 5-bis, dopo la lettera c), e' inserita la seguente

    lettera:

    "cbis) per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica

    in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa

    comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta

    sottoscritti ai sensi dell'articolo 31";

  2. nel comma 5-ter, dopo la lettera q), e' inserita la seguente

    lettera:

    "qbis) e' compreso nel programma statistico nazionale o in atti

    di programmazione statistica previsti dalla legge ed e' effettuato

    in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa

    comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta

    sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 3.

Compatibilita' tra gli scopi e durata del trattamento

  1. All'articolo 9 della legge, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica o di statistica e' compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati e puo' essere effettuato anche oltre il periodo necessario a questi ultimi scopi."

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 4.

Presupposti del trattamento e casi di esclusione del consenso

  1. La lettera d) dell'articolo 12, comma 1, della legge, e' sostituita dalla seguente: "d) e' finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed e' effettuato nel rispetto deicodici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".

  2. La lettera a) dell'articolo 21, comma 4, della legge, e' sostituita dalla seguente: "a) qualora siano necessarie per finalita' di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".

  3. Nell'articolo 28, commna 4, della legge, dopo la lettera g) e' inserita la seguente lettera: "gbis) il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 5.

Cessazione del trattamento e conservazione dei dati

  1. Nel comma 2 dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' inserita, in fine, la seguente lettera: "cbis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformita' alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31".

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art 6.

Codici di deontologia e di buona condotta

  1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante promuove la sottoscrizione di uno o piu' codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per gli scopi indicati nell'articolo 1 del presente decreto, tenendo conto della specificita' dei trattamenti nei diversi ambiti. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante.

  2. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita' del trattamento dei dati.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

Capo II Trattamenti per scopi storici
Art 7.

Modalita' di trattamento e codici di deontologia e di buona condotta

  1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalita' nel rispetto dell'articolo 9 della legge.

  2. I documenti trattati per scopi storici possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solose pertinenti e indispensabili per il perseguimento dei predetti scopi. I dati personali possono essere diffusi solo se parimenti utilizzati per il perseguimento dei medesimi scopi.

  3. I dati personali possono essere comunque diffusi qualora siano relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.

  4. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche agli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

  5. Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti a scopi storici effettuati da archivisti e utenti individua, in particolare:

  1. le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione

    dei dati, in armonia con le disposizioni della legge applicabili

    ai trattamenti di dati per finalita' giornalistiche o di

    pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del

    pensiero;

  2. le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo

    stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo

    familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia

    interesse e' informato dall'utente della...

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