DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 65 - Disposizioni in materia di finanza pubblica

Coming into Force02 Marzo 1989
Published date02 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/02/089G0113/CONSOLIDATED/20180406
Enactment Date02 Marzo 1989
Official Gazette PublicationGU n.51 del 02-03-1989
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto:

Art 1.
  1. La ritenuta in conto entrata Tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nella misura del 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991.

  2. Con le stesse decorrenze la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissata nelle misure, rispettivamente, del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

  3. Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1° gennaio 1989, dal 1° gennaio 1990 e dal 1° gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento.

  4. A decorrere dal 1° gennaio 1989, negli articoli 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e 211, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le parole: "dell'80 per cento" sono soppresse.

  5. Il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari e' fissato nella misura del 6,55 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1989, nella misura del 6,85 per cento dal 1° gennaio 1990 e nella misura del 7,15 per cento dal 1° gennaio 1991 della retribuzione annua contributiva.

Art 2.
  1. Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "Con decreto del Ministro del tesoro puo' consentirsi, per periodi di durata determinata, che, in deroga a quanto disposto dal precedente quarto comma, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome, anticipino fino al 10 per cento del prezzo, a fronte della prestazione di idonee garanzie bancarie o equivalenti da parte del contraente; l'erogazione dell'anticipazione e' subordinata all'avvenuto inizio dei lavori, ovvero dell'esecuzione della fornitura. La misura dell'anticipazione, il graduale recupero della medesima e il grado delle garanzie, sono stabiliti con il suddetto decreto. Le anticipazioni sono revocate ove l'esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali. In tal caso spettano all'Amministrazione anche gli interessi legali sulle somme anticipate".

  2. Le disposizioni recate dall'articolo 22 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sono estese ai contratti per forniture e servizi. Le stesse norme si applicano agli enti locali, compresi i loro consorzi e le aziende da essi dipendenti, agli enti pubblici, anche economici, nonche' agli istituti ed aziende operanti comunque nell'ambito della pubblica amministrazione.

  3. Sono abrogati il quinto comma dell'articolo 12 e l'articolo 12-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.

  4. Sono fatte salve le diverse misure e modalita' di anticipazione relative ai contratti gia' aggiudicati o stipulati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art 2 bis.

Art. 2-bis

((1. Al fine della regolarita' delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti gli appalti pubblici, la pubblica amministrazione deve valutare l'anomalia delle offerte ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

  1. Tuttavia, per un periodo che si estende sino al 31 dicembre 1992, la pubblica amministrazione puo' escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, incrementata di un valore percentuale non inferiore al 7 per cento, senza necessita' di rispettare le procedure richiamate nel comma 1. Il calcolo della media e' fatto non tenendo conto delle offerte in aumento.

  2. La facolta' di esclusione di cui al comma 2, nonche' il valore percentuale di incremento della media debbono essere indicati nel bando o avviso di gara. La medesima facolta' non e' esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a quindici.

  3. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67)).

Art 3.
  1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

    "La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche' alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, non puo' essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicita' della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo articolo 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale".

  2. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi".

Art 4.
  1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo.

  2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo.

  3. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonche' di comunita' montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi annui.

  4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 e' attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Il concorso statale e' determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5, 6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalita' di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI, e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.

  5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e comunita' montane di utilizzare, nell'anno...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT