DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2018, n. 20 - Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170

Coming into Force22 Marzo 2018
Published date21 Marzo 2018
Enactment Date23 Febbraio 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2018/03/21/18G00045/CONSOLIDATED/20200716
Official Gazette PublicationGU n.67 del 21-03-2018
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 14;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l'articolo 1;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale, e, in particolare, gli articoli 5 e 7;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, e, in particolare, l'articolo 2;

Visto l'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, lettera a);

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, recante attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento n. 2092/91/CEE in materia di produzione agricola e ed agroalimentare con metodo biologico;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000 e, in particolare, l'articolo 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto, in conformita' alla normativa dell'Unione europea, contiene i principi e le disposizioni per l'armonizzazione, la razionalizzazione e la regolazione del sistema dei controlli e di certificazione delle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica e la relativa disciplina sanzionatoria e costituisce testo unico in materia di controlli in tale settore, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

  2. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi territori, per lo svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche e amministrative in materia di produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura, effettuata con il metodo biologico.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «biologico», «operatore» e «conversione» di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, nonche' le seguenti definizioni:

  1. regolamento: regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

  2. Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

  3. Dipartimento: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

  4. organismo di controllo: ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attivita' di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di agricoltura biologica conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto;

  5. vigilanza: attivita' di verifica effettuata sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento;

  6. controllo: attivita' finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica.

Art 3.

Sistema di controllo

  1. Il Ministero e' l'autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera n), del regolamento, fatte salve le competenze del Ministero della salute e delle altre autorita' competenti in materia di controlli sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1235/2008.

  2. Il Ministero delega i compiti di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), del regolamento, ad uno o piu' organismi di controllo, che, a tal fine, presentano istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

  3. Il Ministero e' l'autorita' responsabile dell'autorizzazione degli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Restano ferme le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

  4. Il Ministero, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del territorio di propria competenza, sono le autorita' responsabili della vigilanza sugli organismi di controllo, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), secondo periodo, del regolamento. Il Ministero e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la vigilanza in coordinamento fra loro.

  5. Il Ministero esercita i compiti di cui ai commi 3 e 4 mediante il Dipartimento.

  6. La vigilanza sugli organismi di controllo e' esercitata secondo le...

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