DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 220 - Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

Coming into Force06 Dicembre 1995
End of Effective Date21 Marzo 2018
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1995/06/05/095G0246/CONSOLIDATED/20180321
Enactment Date17 Marzo 1995
Published date05 Giugno 1995
Official Gazette PublicationGU n.129 del 05-06-1995 - Suppl. Ordinario n. 69
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1 Autorita' per il coordinamento

  1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e' l'autorita' preposta al controllo ed al coordinamento delle attivita' amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 del 24 giugno 1991, e successive modifiche ed integrazioni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2018, N. 20

Art 2.

Comitato di valutazione degli organismi di controllo

  1. E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato di valutazione degli organismi di controllo, con il compito di esprimere pareri in merito all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli organismi di controllo di cui all'art. 3, e di revoca totale o parziale dei medesimi.

  2. Il Comitato di cui al comma 1 e' formato da nove componenti, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui tre scelti tra funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tre funzionari designati rispettivamente dai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del commercio con l'estero, tre designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.

  3. Al fine di esprimere il parere previsto al comma 1, il Comitato e' integrato di volta in volta con un rappresentante designato da ciascuna delle regioni e provincie autonome in cui il richiedente ha dichiarato di essere presente, ai sensi dell'allegato II, parte I, punto 6.

  4. Il presidente ed il segretario del Comitato sono nominati tra i rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il segretario del Comitato cura l'invio ai componenti di cui ai commi 2 e 3 dell'ordine del giorno e della relativa documentazione.

Art 2.

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Art 3.

Organismi autorizzati

  1. Gli organismi che intendono svolgere il controllo sulle attivita' della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, presentano la relativa istanza al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'allegato I al presente decreto legislativo. Il Ministro si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ne e' data comunicazione al richiedente, indicandone i motivi. In tal caso il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.

  2. L'autorizzazione e' subordinata, oltre che all'accertamento della regolarita' o completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requsiti previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per esercitare l'attivita' di controllo, e di quelli indicati negli allegati I e II al presente decreto legislativo.

  3. Gli organismi di controllo sono autorizzati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'art. 2. Gli organismi di controllo autorizzati possono esercitare la propria attivita' su tutto il territorio nazionale.

Art 3.

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Art 4.

Vigilanza sugli organismi mdi controllo autorizzati

  1. Gli organismi di controllo autorizzati si attengono agli obblighi previsti dal regolamento CEE n. 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, ed a quelli elencati nell'allegato III al presente decreto legislativo.

  2. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e' esercitata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e dalle regioni e provincie autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

  3. Ciascuna regione e provincia autonoma, all'esito dei controlli di cui al comma 2, propone la revoca dell'autorizzazione qualora sia emerso che l'organismo non risulta piu' in possesso dei requisiti sulla base dei quali l'autorizzazione e' stata concessa, ovvero nei casi previsti dall'articolo 9, comma 6, lettera d), del regolamento CEE n. 2092/91.

  4. La revoca dell'autorizzazione puo' riguardare anche una sola delle strutture, sempre che l'organismo di controllo risulti ancora in possesso di tutti i requisiti richiesti con riferimento alle restanti strutture.

  5. La revoca dell'autorizzazione e' disposta con la procedura di cui all'art. 3, comma 3.

Art 4.

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Art 5.

Controllo sugli operatori

  1. Gli organismi autorizzati effettuano i controlli previsti dalle norme comunitarie secondo un piano-tipo, predisposto annualmente dall'organismo stesso. Il piano e' trasmesso entro il trenta novembre di ciascun anno per l'attivita' relativa all'anno successivo, alle regioni e alle provincie autonome interessate ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che d'intesa con le regioni e le provincie autonome interessate, puo' formulare rilievi ed osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. L'organismo di controllo e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo il piano predisposto, tenendo conto delle modifiche eventualmente apportate su richiesta del Ministero.

  2. L'organismo autorizzato rilascia la certificazione, a seguito delle ispezioni di esito favorevole, ai sensi dell'allegato IV.

Art 5.

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Art 6.

Operatori

  1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati all'art. 1 del regolamento CEE n. 2092/91, sono tenuti a notificare l'inizio delle attivita', ovvero il loro prosieguo alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle regioni e alle provincie autonome nel cui territorio e' ubicata l'azienda. La notifica, sottoscritta con firma autenticata dell'operatore responsabile, e' effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, utilizzando i modelli di cui all'allegato V, punto 1. Copia della notifica e' trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo autorizzato, cui l'operatore fa riferimento.

  2. Gli operatori che svolgono attivita' di importazione sono tenuti ad inviare notifica di tale attivita' al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Copia della notifica e' trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo autorizzato cui l'operatore fa riferimento.

  3. ...

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