DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. 216 - Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78

Coming into Force18 Agosto 2000
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date03 Agosto 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/08/03/000G0261/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date28 Giugno 2000
Official Gazette PublicationGU n.180 del 03-08-2000 - Suppl. Ordinario n. 127
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 1, comnmi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Considerato che le rappresentanze del personale non hanno espresso il parere loro richiesto in data 23 novembre 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati espresso il 22 giugno 2000;

Considerato che la competente commissione permanente del Senato non ha espresso il parere nel termine previsto dal relativo regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Alle lettere d), e), j) e k) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "della Marina" sono sostituite dalle seguenti: "militare marittimo".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "e superamento del corso applicativo" sono soppresse.

  2. Ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5".

  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:

    1. per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:

      1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di eta';

      2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due anni di servizio;

    2. d'autorita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.".

  2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.".

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "un decimo e un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un nono e un decimo".

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.".

  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 6.

Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.".

  2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.".

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 7.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.".

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 8.

Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

  1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "Non puo' essere valutato per l'avanzamento" sono sostituite dalle seguenti: "Non puo'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT