LEGGE 22 dicembre 1980, n. 912 - Obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica

Coming into Force20 Gennaio 1981
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Enactment Date22 Dicembre 1980
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/01/05/080U0912/CONSOLIDATED/20100508
Published date05 Gennaio 1981
Official Gazette PublicationGU n.3 del 05-01-1981
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica, reclutati direttamente per concorso, all'atto della nomina ad ufficiale debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sei anni.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa domanda, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, sono tenuti ad assumere, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico.

Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta delle competenti Direzioni generali per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al precedente comma, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.

L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, e' tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al precedente articolo 2 aumentato dell'anno di proroga ottenuto.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge siano gia'...

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