Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata .

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata, per il tramite della regione Veneto, dal Consorzio per la tutela dei vini DOC «Arcole», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Veneto in merito alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole»;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la modifica suddetta;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 165 del 18 luglio 2006;

Vista la nota integrativa del Consorzio per la tutela dei vini D.O.C. «Arcole», nella quale sono state precisate le caratteristiche al consumo della tipologia «Arcole» rosso frizzante omesse nella proposta di disciplinare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sopra richiamata;

Considerato che, per mero errore materiale, nella proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di cui sopra, e' stato riportato tra virgolette, oltre al nome della denominazione anche quello di alcune tipologie e che, pertanto e' necessario procedere alla loro esatta indicazione;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal predetto Comitato;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole», approvato con decreto ministeriale 4 settembre 2000, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.

    Art. 2.

  2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata «Arcole» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Arcole».

    Art. 3.

  3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Arcole» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

  4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 2 novembre 2006

    Il direttore generale: La Torre

    Annesso

    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

    CONTROLLATA «ARCOLE»

    Art. 1.

    Denominazione e vini

    La denominazione di origine controllata «Arcole», e' riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

    Arcole

    bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante);

    Arcole

    rosso (anche nelle versioni frizzante e novello);

    Arcole

    rosato (anche nelle versioni frizzante e novello);

    Arcole

    garganega (anche nella versione vendemmia tardiva);

    Arcole

    seguito da uno dei nomi di vitigno: Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay (quest'ultimo anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Carmenere, Cabernet Sauvignon e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere);

    Arcole

    nero.

    La menzione «riserva» e' riservata alle tipologie «Arcole» rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet e Carmenere.

    Art. 2.

    Base ampelografica

    I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con uno dei seguenti riferimenti Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay (anche in versione frizzante), Sauvignon, Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmenere e Cabernet (da Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenere) devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, rispettivamente idonei alla coltivazione per le province di Vicenza e Verona.

    I vigneti della varieta' Cabernet Franc devono essere iscritti in un albo distinto.

    Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

    Garganega per almeno il 50%, altre varieta' a bacca bianca, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

    Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso (anche nelle versioni frizzante, novello), «Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante e novello) e «Arcole» nero, e' ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varieta', provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

    Merlot per almeno il 50%, altre varieta' a bacca nera, non aromatiche, congiuntamente o disgiuntamente, elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 50%.

    Art. 3.

    Zona di produzione delle uve

    La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

    provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;

    provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Gua'.

    L'area e' cosi' delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada...

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