DECRETO 17 settembre 2008 - Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada».

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Piemonte in data 23 marzo 2006, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbera del Monferrato» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada», in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2008.

Art. 2.

  1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2008, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Ovada» proveniente da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Dolcetto di Ovada» DOC.

    Art. 3.

  2. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Dolcetto di Ovada», e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso...

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