IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e in particolare l'articolo 44 e l'allegato B;
Vista la direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Tenuto conto della sentenza 17 luglio 1997 della Corte di giustizia delle Comunita' europee causa C - 17/96;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizione e caratteristiche
Il termine "acqua di sorgente" e' riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.
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Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
geologico e idrogeologico;
organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;
microbiologico.
La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.
Il Ministro della sanita', con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2.
Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al comma 2, lettere b) e c), nonche' le modalita' per i relativi prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3.
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Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:
la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera a), ad esclusione dello studio della mineralizzazione della falda, lettera b) e lettera c) e' effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542;
i valori dei parametri organolettici, fisici, fisicochimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;
i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalita' per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993.