DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 339 - Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE

Coming into Force16 Ottobre 1999
End of Effective Date19 Novembre 2011
Published date01 Ottobre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/01/099G0410/CONSOLIDATED/20111105
Enactment Date04 Agosto 1999
Official Gazette PublicationGU n.231 del 01-10-1999
Capo I Acque di sorgente
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e in particolare l'articolo 44 e l'allegato B;

Vista la direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Tenuto conto della sentenza 17 luglio 1997 della Corte di giustizia delle Comunita' europee causa C - 17/96;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizione e caratteristiche

  1. Il termine "acqua di sorgente" e' riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o piu' emergenze naturali o perforate.

  2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

    1. geologico e idrogeologico;

    2. organolettico, fisico, fisicochimico e chimico;

    3. microbiologico.

  3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque di sorgente debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

  4. Il Ministro della sanita', con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri per la valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2.

  5. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', fissa i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione di cui al comma 2, lettere b) e c), nonche' le modalita' per i relativi prelevamenti di campioni e per la vigilanza sulla costanza delle caratteristiche indicate ai commi 2 e 3.

  6. Fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi 4 e 5:

    1. la valutazione delle caratteristiche indicate al comma 2, lettera a), ad esclusione dello studio della mineralizzazione della falda, lettera b) e lettera c) e' effettuata secondo i criteri di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro della sanita' 12 novembre 1992, n. 542;

    2. i valori dei parametri organolettici, fisici, fisicochimici e chimici devono rispettare i limiti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ed i relativi metodi analitici sono quelli indicati nell'allegato III del decreto medesimo;

    3. i metodi analitici da utilizzare per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e le modalita' per il prelevamento dei campioni per tutti i tipi di analisi sono quelli indicati nel decreto del Ministro della sanita' 13 gennaio 1993.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

Art 2.

Riconoscimento

  1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente e' indirizzata al Ministero della sanita' ed e' corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 1.

  2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la localita' ove essa sgorga, l'eventuale designazione commerciale di cui all'articolo 8, comma 3, e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e).

  3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o subconcessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

  4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'.

  5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d); esso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

Art 3.

Immissione in commercio

  1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 e' subordinata ad autorizzazione regionale.

  2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta' esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 5.

  3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

Art 4.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 deve in particolare essere accertato che:

  1. la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

  2. la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica o batteriologica di tale acqua;

  3. le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell' acqua di sorgente vengano alterate;

  4. gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.

Art 4.

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Art 5.

Operazioni consentite

  1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

    1. captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

    2. separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

    3. separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonche' dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

    4. separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

    5. eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonche' incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

  2. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere c) e d), secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

Art 5.

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Art 6.

Operazioni non consentite

  1. E' vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nell'articolo 5; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.

Art 6.

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Art 7.

Modalita' di utilizzazione

  1. L'utilizzazione delle acque di sorgente deve avvenire in prossimita' della sorgente.

  2. E' vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.

  3. Ogni recipiente utilizzato per il...

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