DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 105 - Attuazione della direttiva n. 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali

Coming into Force03 Marzo 1992
End of Effective Date19 Novembre 2011
Published date17 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/17/092G0142/CONSOLIDATED/20111105
Enactment Date25 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 31
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale

  1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e proprieta' favorevoli alla salute.

  2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti e per i loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

  3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:

    1. geologico ed idrogeologico;

    2. organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

    3. microbiologico;

    4. farmacologico, clinico e fisiologico.

  4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Art 1.

Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale

  1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e , eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute.

  2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti.. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

  3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:

    1. geologico ed idrogeologico;

    2. organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

    3. microbiologico;

    d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

  4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

Art 2.

Criteri di valutazione

  1. Il Ministro della sanita' ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio superiore di sanita', entro otto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri di valutazione delle caratteristiche di cui all'art. 1, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980.

  2. Detta valutazione deve in particolare riguardare:

    1. l'origine e la natura dei terreni, i rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura e i tipi della mineralizzazione dell'acqua minerale naturale, la stratigrafia del giacimento idrogeologico, la situazione esatta della captazione, la zona e le misure di protezione della sorgente;

    2. la portata della sorgente, la temperatura dell'acqua minerale naturale rapportata alla temperatura ambiente, il residuo secco, la resistivita' elettrica, la concentrazione di ioni idrogeno, gli anioni e i cationi, gli elementi non ionizzati, gli oligoelementi, la radioattinologia della sorgente e, se del caso, le proporzioni relative in isotopi, degli elementi costitutivi dell'acqua, ossigeno (16 O - 18 O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio), la tossicita' di taluni degli elementi costitutivi dell'acqua minerale naturale;

    3. il microbismo dell'acqua minerale naturale, l'assenza di parassiti e microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale;

    4. la natura degli esami farmacologici e clinici, cui si deve provvedere secondo metodi scientifici, appropriati alle caratteristiche dell'acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull'organismo umano.

  3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto fissa con proprio decreto i metodi di analisi per il controllo delle caratteristiche microbiologiche e di composizione e le modalita' per i relativi prelevamenti di campioni.

  4. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', si procedera' all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunita' economica europea in materia.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

Art 3.

Domanda di riconoscimento

  1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della sanita' e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo precedente.

  2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'art. 9, l'eventuale designazione commerciale, di cui al terzo comma dell'art. 11, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'art. 7, lettere b) e c).

  3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art 3.

Domanda di riconoscimento

  1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministro della sanita' e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) , b) , c) ed eventualmente d)..

  2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del primo comma dell'art. 9, l'eventuale designazione commerciale, di cui al terzo comma dell'art. 11, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e)..

  3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

Art 4.

Riconoscimento

  1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita'.

  2. Il decreto di riconoscimento specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni, che possono essere riportate sulle etichette e ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso.

  3. Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunita' europee.

Art 4.

Riconoscimento

  1. Sulla domanda di cui all'articolo precedente provvede il Ministro della sanita', con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita'. 2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d).

  2. Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione delle comunita' europee.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176

Art 5.

Autorizzazione alla utilizzazione

  1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'art. 4, e' subordinata all'autorizzazione regionale.

  2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati...

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