DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 176 - Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. (11G0218)

Coming into Force20 Novembre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/11/05/011G0218/CONSOLIDATED/20111130
Published date05 Novembre 2011
Enactment Date08 Ottobre 2011
Official Gazette PublicationGU n.258 del 05-11-2011
Capo I ACQUE MINERALI NATURALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

Art 2.

Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale

  1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o piu' sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprieta' favorevoli alla salute.

  2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

  3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:

    1. geologico ed idrogeologico;

    2. organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

    3. microbiologico;

    4. se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

  4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Art 3.

Criteri di valutazione

  1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono determinati i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all'articolo 2, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', si procedera' all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunita' europea in materia.

Art 4.

Domanda di riconoscimento

  1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b), c) ed eventualmente d).

  2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la localita' ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

  3. Il riconoscimento e' richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorita' competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art 5.

Riconoscimento

  1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', provvede sulla domanda di cui all'articolo 4.

  2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonche' le eventuali proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d).

  3. Il decreto di riconoscimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Art 6.

Autorizzazione alla utilizzazione

  1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4 , e' subordinata all'autorizzazione regionale.

  2. L'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprieta', corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d).

  3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.

Art 7.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve in particolare essere accertato che:

  1. la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;

  2. la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

  3. le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

  4. l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

Art 7.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve in particolare essere accertato che:

  1. la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

  2. la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

  3. le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

  4. l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

Art 8.

Operazioni consentite e operazioni non consentite su un'acqua minerale naturale

  1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

    1. captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

    2. separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprieta';

    3. separazione dei composti di...

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