DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 2010 - Disciplina dell''autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (10A14736)

Capo I

Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato» ;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'articolo 2;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita' iscritte in appositi programmi dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, stabilisce la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, tenendo conto delle peculiari esigenze della Presidenza;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Decreta:

Art. 1

Denominazioni

  1. Nel presente decreto sono denominati:

    decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

    1. Presidenza e Presidente rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Presidente del Consiglio dei ministri;

    2. Ministri e Sottosegretari: i Ministri senza portafoglio ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili di strutture;

    3. Segretariato generale, Segretario generale e Vicesegretario generale: rispettivamente il Segretariato generale, il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    4. Dipartimenti: i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari ai sensi degli articoli 9, 20 e 21, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

    5. Ufficio: l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile gia' Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale;

    6. legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato: rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato» ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

    7. I.S.T.: Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale 29 maggio 2007;

    8. d.P.C.M. di organizzazione: d.P.C.M. 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

    Capo I

    Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

    Art. 2

    Autonomia finanziaria

  2. La Presidenza, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo, provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente decreto.

  3. La Presidenza redige ed aggiorna periodicamente le guide pratiche in cui sono indicati, anche attraverso la predisposizione di moduli e schemi, le istruzioni relative alle procedure ed i criteri da seguire per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attivita' di gestione. Tali guide sono approvate dal Segretario generale, su proposta del Capo del Dipartimento o dell'Ufficio autonomo competente.

  4. La Presidenza puo' contribuire, con proprie risorse ed entro i limiti delle disponibilita' annuali iscritte nel bilancio di previsione, al rimborso parziale delle spese sostenute da soggetti pubblici o privati, che non abbiano finalita' di lucro, per la realizzazione di progetti culturali o sociali di alta rilevanza. La determinazione di contribuire finanziariamente al progetto e' assunta con provvedimento del Presidente.

    Capo I

    Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

    Art. 3

    Poteri del Segretario generale

  5. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato Generale ed e' titolare del potere di direttiva ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  6. Il Segretario generale emana entro il 15 settembre la direttiva per la formulazione dello schema di bilancio annuale e pluriennale.

    Capo I

    Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

    Art. 4

    Poteri dei dirigenti

  7. Alla dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilita' della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante i poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il Segretario generale e i Ministri senza portafoglio assegnano le risorse per l'espletamento di tali compiti ai capi dipartimento e ai responsabili degli uffici autonomi. La gestione delle risorse ad essi assegnate puo' essere delegata ai direttori generali coordinatori degli uffici e da questi, ove ritenuto funzionale, ai dirigenti dei servizi.

  8. Il budget di gestione e' supportato dal sistema di contabilita' gestionale e dal sistema di contabilita' analitica.

  9. I budget di gestione definiscono: a) la pianificazione operativa (obiettivi/risultati); b) l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche; c) le quote di stanziamento.

  10. L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi, risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e con i risultati da conseguire,come definiti dalle direttive impartite dal Segretario generale e dai Ministri senza portafoglio.

    Capo I

    Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

    Art. 5

    Principi generali

  11. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

  12. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.

    Capo I

    Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

    Art. 6

    Formazione del bilancio di previsione

  13. I titolari dei centri di responsabilita' e di spesa comunicano entro il 20 ottobre all'Ufficio, in coerenza con la direttiva di cui all'articolo 3, comma 2, gli obiettivi articolati per progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse.

  14. L'Ufficio elabora, sulla base della direttiva annuale del Segretario generale, il progetto di bilancio che esplicita:

    1. i progetti e le funzioni previste per le strutture individuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

    2. le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e pluriennale.

  15. L'Ufficio trasmette, entro il 30 novembre, al Segretario generale il progetto di bilancio redatto sulla base del disegno di legge del bilancio dello Stato presentato alle Camere e tenuto conto delle eventuali note di variazione al momento intervenute. Entro i successivi 10 giorni, e comunque non oltre il 15 dicembre, il Segretario generale, sentita la Conferenza dei capi dipartimento, sottopone il progetto di bilancio al Presidente per l'approvazione.

  16. Il Segretario generale comunica il bilancio di previsione ai Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.

  17. Il Presidente provvede, con proprio decreto, ad apportare variazioni al bilancio della Presidenza, qualora le stesse si rendano necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio dello Stato. Le eventuali riduzioni apportate al Fondo per il funzionamento della Presidenza di norma sono ripartite proporzionalmente su tutti i Centri di responsabilita'.

  18. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato, il Segretario generale trasmette il bilancio di previsione della Presidenza al Ministero della giustizia, per la...

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