DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n.191 - Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi

in vigore dal: 8- 7-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 22 luglio 1985; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14; Vista la direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi; Visto l'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.

545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.

650; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15, l'articolo 2, comma 6, lettera d) e l'articolo 3, comma 5, lettera b), e comma 13; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 31 recante delega al Governo a recepire la predetta direttiva 95/47/CE; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in particolare l'articolo 2, comma 2; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, della sanita', degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per

  1. "sintonizzatoredecodificatore": apparecchiatura, denominata "set top box", integrata o meno nel televisore, per la ricezione di segnali numerici televisivi e sonori e per dati, in chiaro o codificati, diffusi via cavo, via satellite o mediante sistemi radio terrestri; b) "accesso condizionato": misura o sistema tecnico in base al quale l'accesso in forma intelleggibile al servizio sia subordinato a preventiva autorizzazione individuale; c) "sistema di trasmissione": sistema destinato alla trasmissione dei programmi televisivi che comprende la formazione di segnali di programma (codifica della sorgente dei segnali audio, codifica della sorgente dei segnali video, multiplazione di segnali) e l'adattamento ai mezzi di trasmissione (codifica di canale, modulazione e, se del caso, dispersione dell'energia); d) "DVB": acronimo di diffusione numerica di segnali televisivi (digital video broadcasting) utilizzato nella serie di norme tecniche che includono l'impiego dell'algoritmo MPEG-2 elaborate dal comitato tecnico congiunto (JTC) UER/ETSI/CENELEC (Unione europea di radiodiffusione/Istituto europeo di standardizzazione nelle telecomunicazioni/Comitato europeo per la normalizzazione nel settore elettrico); e) "D2-MAC": acronimo indicante la versione D2 della norma tecnica europea MAC (multiplexing analogue component) di cui allo standard ETSI ETS 300250; f) "servizio televisivo": la diffusione di programmi televisivi, effettuata via cavo, via satellite o con sistemi radio terrestri destinati alla generalita' del pubblico; g) "servizio televisivo in formato panoramico": servizio televisivo effettuato mediante produzione e montaggio di programmi da diffondere al pubblico su uno schermo a formato panoramico 16:9, che costituisce il formato panoramico di riferimento; h) "immissione nel mercato": la prima messa a disposizione sul mercato, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto per la sua distribuzione o impiego sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, detto "codice postale e delle telecomunicazioni".

    - Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985 ha dettato disposizioni per la prevenzione e l'eliminazione dei disturbi radioelettrici provocati dai ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva.

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400, concerne la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; l'art. 14 detta disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi.

    - La direttiva 95/47/CE prevede l'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

    - Il testo...

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