ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2009 - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3817). (09A12615)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009 n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009 e n. 3814 del 2 ottobre 2009;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Ravvisata l'esigenza di integrare il novero delle disposizioni suscettibili di deroga da parte del commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, al fine di evitare aggravi procedurali e carichi di lavoro insostenibili per la struttura commissariale, tenuto conto dell'elevato numero di procedimenti amministrativi gravanti sulla medesima struttura, le cui risorse devono essere indirizzate prioritariamente alla gestione della situazione emergenziale in atto;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 con cui si dispongono misure urgenti per lo stoccaggio, trasporto e smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni;

Visti gli articoli 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 2009, n. 3767, 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2009, n. 3797;

Di concerto il Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare per quanto concerne le disposizioni in materia di stoccaggio provvisorio di rifiuti e sentito l'ISPRA;

Vista la nota del 21 settembre 2009 del commissario straordinario della Croce Rossa Italiana;

Vista la nota del 25 settembre 2009 del Ministero dell'interno;

Vista la nota del 28 settembre 2009 del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

  1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 e' soppresso e sostituito dal seguente: «I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo.».

    Art. 2.

  2. In ragione del protrarsi delle attivita' di soccorso necessarie al superamento dell'emergenza recata dall'evento sismico in Abruzzo, il termine del 30 settembre 2009 previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e' prorogato al 31 dicembre 2009. Ai relativi oneri si continua a provvedere a carico del bilancio della Croce Rossa Italiana.

    Art. 3.

  3. Al fine di fronteggiare le particolari problematiche organizzative connesse con la durata straordinaria delle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazioni colpite dall'Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni nell'anno previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, puo' essere elevato a 240 giorni, previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della...

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