ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 Ottobre 2007 - Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni...
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale";
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante "Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";
Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi incendi anche con riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria;
Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensita';
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attivita' agricole ed agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato, altresi', che gli incendi in rassegna per intensita' ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare gli interventi di carattere straordinario ed urgente anche con riferimento agli altri territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale interessati dalla situazione di criticita' in rassegna e non ricomprese nell'ambito di applicazione della citata ordinanza di protezione civile n. 3606/2007;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
-
Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale citato in premessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3606/2007, provvede al coordinamento operativo per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi anche con riferimento ai territori delle regioni richiamate in epigrafe avvalendosi dei presidenti delle regioni o dei loro delegati.
-
Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza, si avvale dei presidenti delle regioni o dei loro delegati.
-
Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7.
-
Il Commissario delegato, sulla base delle indicazioni dei presidenti delle regioni, provvede alla...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA