Disposizioni relative alle dichiarazioni di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000 e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato; Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria per il 1990)»; Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2000, n. 221 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), i), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 17 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 25 luglio 1992 e del 16 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001, con i quali sono stati stabiliti i termini e le modalita' per la presentazione della dichiarazione annuale di giacenza del vino e dei prodotti vinicoli ed e' stato previsto un modello relativo alla dichiarazione annuale di giacenza vino e prodotti vinicoli; Ritenuto di procedere alla riformulazione in un unico testo delle disposizioni vigenti concernenti la dichiarazione di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli provvedendo, nel contempo, all'abrogazione dei decreti ministeriali del 17 luglio 1992 e del 16 lugIio 2001 dianzi citati; Visto il parere favorevole formulato dalla Conferenza unificata e dalla Conferenza Stato-regioni nella sessione del 20 maggio 2004;

Decreta

Art. 1.

  1. In applicazione dell'art. 6 del regolamento CE n. 1282/2001 i detentori di vini e/o mosti, diversi dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno i quantitativi espressi in ettolitri, detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. I quantitativi di vini e/o mosti viaggianti alla mezzanotte del 31 luglio sono dichiarati dal destinatario.

  2. Per la riduzione a vino il mosto muto e' moltiplicato per 0,95.

    I mosti concentrati sono dichiarati nel loro effettivo volume senza l'applicazione di alcun coefficiente.

  3. Per rivenditori al minuto, in conformita' al paragrafo 2 del citato art. 6 s'intendono

    i rivenditori che esercitano professionalmente un'attivita' commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, ai 60 litri; i rivenditori che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio ed il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

    Art. 2.

  4. La dichiarazione di giacenza, prevista al precedente art. 1, e' presentata sul modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto ministeriale. Il modello puo' essere reperito presso i singoli comuni ovvero prelevato in formato elettronico dal sito internet del SIAN (www.sian.it) e da altri siti istituzionali indicati dall'AGEA.

  5. La dichiarazione e' presentata con riferimento al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre la data del 10 settembre di ciascun anno.

  6. I soggetti obbligati presentano la dichiarazione di giacenza per via telematica o secondo altri sistemi di invio indicati dall'AGEA attenendosi alle modalita' che saranno definite daIl'A.G.E.A. Tali modalita'...

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