DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2000, n. 260 - Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Coming into Force22 Settembre 2000
End of Effective Date11 Gennaio 2017
Enactment Date10 Agosto 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/09/21/000G0311/CONSOLIDATED/20161228
Published date21 Settembre 2000
Official Gazette PublicationGU n.221 del 21-09-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 marzo 2000, relativo a modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio;

Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano reso nella riunione del 20 luglio 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 526 del 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Violazioni in materia di vinificazione e distillazione

  1. Chiunque nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e successive modificazioni e disposizioni applicative, non osserva i requisiti stabiliti nel citato allegato e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni.

  2. Chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da due a quattro mesi. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire sessanta milioni e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi ad un anno.

  3. Chiunque procede alla vinificazione di uve appartenenti a varieta' che non figurano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, come varieta' di uve da vino nella classificazione delle varieta' di viti per la provincia in cui tali uve sono state raccolte, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.

  4. Chiunque detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve in difformita' di quanto disposto dall'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire settantacinquemila per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila.

  5. Chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di consegna alla distillazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a lire centocinquantamila per ogni 100 chilogrammi di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione di cui al citato articolo 27 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire novantamila a lire quattrocentocinquantamila per ogni cento chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a lire cinquecentomila; nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da tre mesi ad un anno.

  6. Chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti, previsto dagli articoli 2, paragrafo 7, lettera a), e 28, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di lire centomila per ogni ettolitro o frazione di esso.

  7. Chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti nell'articolo 43 e negli allegati IV, V e VI, lettere F, G ed H, del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, paragrafi 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e all'articolo 45. Se il fatto concerne esclusivamente variazioni non superiori al dieci per cento dei limiti previsti nei predetti allegati, l'inosservanza di obblighi di presentazione all'autorita' competente delle previste dichiarazioni o l'omessa annotazione di operazioni sui registri di cantina o sui documenti commerciali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire due milioni.

  8. Chiunque viola le disposizioni stabilite negli articoli 48, 49, 51, paragrafo 2, e 52 e negli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative relative alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti disciplinati dal suddetto regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

  9. Chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, ovvero le effettua in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire seicentomila a lire sei milioni. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i dieci giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila; la stessa sanzione si applica a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti comunitari nonche' nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a cento ettolitri o a dieci tonnellate.

  10. Chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione ufficiale e commerciale, previsti nel settore vitivinicolo ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e duecentomila a lire trenta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a lire sette milioni e cinquecentomila nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantita' e qualita' del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarita', inferiore a cento ettolitri o a dieci tonnellate o, per i prodotti confezionati, a dieci ettolitri.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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