DECRETO-LEGGE 7 settembre 1987, n. 370 - Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola

Coming into Force10 Settembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/09/10/087U0370/CONSOLIDATED/20010614
Published date10 Settembre 1987
Enactment Date07 Settembre 1987
Official Gazette PublicationGU n.211 del 10-09-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti CEE dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola, nonche' ad assicurare piu' efficaci controlli su determinate attivita' connesse al settore agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento n. 822/87, possono beneficiare, a decorrere dal 1 settembre 1987, di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto.

  2. Col decreto di cui al comma 1 e' determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

  3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 e' subordinata alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalita' relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonche' gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

  4. L'aiuto, che congloba l'anticipazione di quello a carico della CEE, e' corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato e rettificato da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, dietro dimostrazione della utilizzazione del prodotto ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme dei regolamenti CEE dirette ad impedire le sofisticazioni e le contraffazioni nel settore della produzione vitivinicola, nonche' ad assicurare piu' efficaci controlli su determinate attivita' connesse al settore agricolo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita', per la funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

((1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988 il predetto decreto ministeriale e' emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

  1. Col decreto di cui al comma 1 e' determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

  2. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 e' subordinata, a decorrere dal 1 settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalita' relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonche' gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

  3. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' tenuta ad anticipare, e' corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da parte dell'AIMA, in base al programma di intervento approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610.

  4. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma 1 e' concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a denominazione di origine controllata e di vino a denominazione di origine controllata e garantita, dietro dimostrazione dell'utilizzazione del mosto concentrato rettificato ai fini dell'aumento del titolo alcolometrico di cui al comma 1. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati gli adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione)).

Art 1 bis.

Art. 1-bis

1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' elevato a settantadue ore per i trasporti con percorrenze superiori ai mille chilometri o che comportino comunque il passaggio via mare.

Art 2.
  1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonche' le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.

  2. La trasgressione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni.

  3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia di cui al comma 3.

Art 2.
  1. Per la preparazione, la designazione e la commercializzazione dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati, come definiti nell'allegato I del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, verranno stabiliti per tutto il territorio nazionale il periodo ed i metodi di lavorazione, nonche' le norme per la designazione e la commercializzazione del prodotto medesimo e gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli imbottigliatori ai fini dei controlli per la prevenzione e la repressione delle frodi.

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 4 NOVEMBRE 1987, N. 460.

  3. La disposizione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, non si applica alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti, ferma la vigente esclusione per la birra.

  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanita' entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le...

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