LEGGE 4 novembre 1987, n. 460 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola

Coming into Force09 Novembre 1987
Enactment Date04 Novembre 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/11/09/087U0460/ORIGINAL
Published date09 Novembre 1987
Official Gazette PublicationGU n.262 del 09-11-1987
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 1. - 1. Nelle campagne vitivinicole per le quali, in relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, l'aumento del titolo alcolometrico delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, i produttori di mosto concentrato rettificato, come definito nell'allegato I del citato regolamento CEE n. 822/87, ottenuto da uve prodotte in Italia, possono beneficiare di un aiuto stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'inizio di ciascuna campagna e riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di mosto concentrato rettificato da essi prodotto. Per la campagna 1987-1988 il predetto decreto ministeriale e' emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.

  2. Col decreto di cui al comma 1 e' determinato, sentiti gli organismi nazionali di settore, il prezzo massimo di vendita del mosto concentrato rettificato per la cui produzione viene concesso l'aiuto.

  3. Ferma restando la sottoposizione della produzione dei mosti concentrati rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di controllo fiscale delle imposte di fabbricazione e all'apposita licenza annuale di esercizio, la concessione dell'aiuto di cui al comma 1 e' subordinata, a decorrere dal 1 settembre 1988, alla preventiva autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione dei mosti concentrati rettificati, da rilasciarsi da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste alle condizioni stabilite con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a specificare le modalita' relative alle fasi della produzione e della commercializzazione, nonche' gli adempimenti posti a carico dei produttori e degli utilizzatori ai fini dei controlli da parte dell'ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi.

  4. L'aiuto, il cui ammontare include l'importo corrispondente all'aiuto fissato dalla CEE, che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' tenuta ad anticipare, e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT