CIRCOLARE 27 novembre 2012, n. 36 - Decreto del Ministro dell''economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalita'' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all''articolo 9, commi 3-bis ...

Alle Regioni

Alle Province Autonome di Trento e

Bolzano

Alle Province

Ai Comuni

Alle Comunita' Montane

All'U.P.I.

All'A.N.C.I.

All'U.N.C.E.M.

Agli Enti del Servizio sanitario nazionale

Alle Ragionerie Territoriali dello

Stato

Ad Equitalia S.P.A.

Riscossione Sicilia S.P.A.

e, p.c.

Al Dipartimento del Tesoro

Al Dipartimento delle Finanze

1. Premessa

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in oggetto (di seguito «D.M. certificazione») disciplina le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 4 del predetto D.M., la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori. Nelle more della predisposizione della piattaforma, ai titolari dei crediti e' stata fornita la possibilita' di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo una modalita' ordinaria, descritta nell'art. 3 del D.M. certificazione.

Dell'entrata in esercizio di tale piattaforma, attualmente limitata alle funzionalita' che consentono la registrazione delle amministrazioni e degli enti, e' stato dato avviso mediante comunicato del Ministro dell'economia e delle finanze n. 144 del 18 ottobre 2012. Dell'attivazione delle ulteriori funzionalita' che saranno progressivamente rese disponibili ai diversi soggetti coinvolti nel processo di certificazione, sara' data comunicazione sul sito Internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si rammenta che la procedura ordinaria potra' essere utilizzata solo nelle more del rilascio della funzionalita' di presentazione in forma telematica delle istanze di certificazione. Tuttavia, i procedimenti avviati con istanza presentata con la procedura ordinaria dovranno proseguire con la medesima modalita'.

Per una efficiente gestione delle attivita' connesse alla tematica della certificazione, anche con riferimento alla fase ordinaria, si rende necessario fornire ai soggetti a vario titolo coinvolti nella procedura, alcune indicazioni operative per l'attuazione del D.M. certificazione.

Al riguardo, giova ricordare che l'art. 4, comma 2, del D.M. in oggetto prevede che le Regioni, gli Enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possano adottare dei sistemi di certificazione telematica diversi da quello messo a disposizione dalla Ragioneria Generale dello Stato. Dell'entrata in esercizio di tali sistemi, che devono essere realizzati in conformita' con le istruzioni tecniche pubblicate sulla home page della sezione del sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla piattaforma elettronica, deve essere data informazione al medesimo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato, al fine di coordinare le attivita' di monitoraggio e di evitare duplicazioni nel rilascio delle certificazioni.

Successivamente all'emanazione del D.M. certificazione, il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'art. 13-bis ha modificato, fra l'altro, l'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e l'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare, relativamente agli aspetti rilevanti ai fini della presente circolare:

  1. e' stato ridotto a trenta giorni dal momento dell'istanza il termine, prima fissato in sessanta giorni, oltre il quale i creditori possono richiedere la nomina del commissario ad acta nel caso in cui l'amministrazione o ente debitore non abbia rilasciato la certificazione o attestato l'insussistenza o inesigibilita' del credito;

  2. con riferimento alle Regioni e ai relativi enti del Servizio sanitario nazionale e' stato circoscritto l'ambito di esclusione dal rilascio delle presenti certificazioni. Pertanto a legislazione vigente:

    sono tenute al rilascio delle certificazioni anche le Regioni (ente regione) sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari;

    e' stato modificato il perimetro degli enti esclusi dalla disciplina della certificazione: anziche' le Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e i relativi enti del Servizio sanitario nazionale, come previsto dalla normativa previgente, non possono rilasciare certificazioni di crediti ai sensi del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale delle Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.

    Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 3-bis, comma 7, ha altresi' previsto che possano essere utilizzate, al solo fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente, nonche' per l'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

    Nella presente circolare, si fa altresi' riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012 recante le modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Reubblica 29 settembre 1973, n. 602 (di seguito «D.M. compensazione»).

    Va infine ricordato che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 (Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: «Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni»), ha adeguato il testo del D.M. certificazione alle modifiche alla normativa primaria successivamente intervenute. 2. Definizione dell'ambito di applicazione e rispetto dei vincoli di finanza pubblica

    Il D.M. certificazione disciplina, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e al fine di far affluire liquidita' alle imprese, le modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte:

  3. delle Regioni e dalle Province Autonome;

  4. degli Enti locali.

    Con riferimento agli Enti territoriali di cui alle lettere a) e b), l'art. 2, comma 1 specifica che i pagamenti correnti ed in conto capitale conseguenti alla certificazione concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno. Pertanto, il successivo comma 3 dispone che al fine di salvaguardare i vincoli di finanza pubblica, la certificazione puo' essere rilasciata anche senza una data prevista di pagamento. In tal caso la tempistica dei pagamenti avviene in conformita' con gli obiettivi del patto di stabilita' interno e non si applica la compensazione di cui all'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

  5. degli enti del Servizio sanitario nazionale. Per enti del Servizio sanitario nazionale si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M. compensazione, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270. L'art. 2, comma 1, del D.M. certificazione specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono vincolati agli obblighi di cui al predetto D.M. solo se compatibili con i saldi di finanza pubblica programmati.

    Le certificazioni previste dal D.M. certificazione non sono rilasciate:

  6. dagli Enti locali commissariati. Piu' precisamente non sono oggetto della certificazione i crediti nei confronti degli Enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e i crediti rientranti nella gestione commissariale;

  7. dagli enti del servizio...

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